Il Servizio Legale Confindustria Assotravel ha pubblicato due importanti circolari in seguito ad alcuni cambiamenti, a partire dall'1/1/2010, delle norme in materia di IVA.
La Direttiva UE 2008/8/CE, recepita dall'ordinamento italiano da un apposito decreto legislativo, ha apportato delle modifiche alla normativa inerente la territorialità dei servizi (Direttiva IVA 2006/112/CE). Le principali novità introdotte sono relative alla modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente, nonchè alla definizione di nuovi obblighi contabili.
L'art. 10 del D.L. 1/7/2009, n. 78 ha introdotto, invece, delle importanti novità in merito alla "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, ossia all'uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli altri enti previdenziali.
In particolare, la norma introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano e dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, senza che siano rispettate le disposizioni in commento, si applica la sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
I testi completi delle circolari sono disponibili presso gli uffici dell'Associazione; inoltre il Servizio Legale Confindustria ASSOTRAVEL è a disposizione delle aziende associate per eventuali richieste di approfondimento (serviziolegale@assotravel.it).
La Direttiva UE 2008/8/CE, recepita dall'ordinamento italiano da un apposito decreto legislativo, ha apportato delle modifiche alla normativa inerente la territorialità dei servizi (Direttiva IVA 2006/112/CE). Le principali novità introdotte sono relative alla modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente, nonchè alla definizione di nuovi obblighi contabili.
L'art. 10 del D.L. 1/7/2009, n. 78 ha introdotto, invece, delle importanti novità in merito alla "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, ossia all'uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli altri enti previdenziali.
In particolare, la norma introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano e dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, senza che siano rispettate le disposizioni in commento, si applica la sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
I testi completi delle circolari sono disponibili presso gli uffici dell'Associazione; inoltre il Servizio Legale Confindustria ASSOTRAVEL è a disposizione delle aziende associate per eventuali richieste di approfondimento (serviziolegale@assotravel.it).
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